Az Picerno-Lavello: la decisione del Giudice Sportivo

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Il Giudice Sportivo,letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.D. LAVELLO, con il quale si chiede che venga inflitta
all’AZ PICERNO S.r.l. la punizione della perdita della gara in esame, ovvero, in via subordinata, l’applicazione di quanto previsto dal
comma 5 dell’art. 10 del CGS, per avere “volontariamente i suoi dirigenti omesso di presentare idonea documentazione probatoria” in
merito alla omologazione del terreno di gioco A. Mancinelli località Santa Venere di Tito (PZ);

lette le controdeduzioni depositate dalla all’AZ PICERNO S.r.l., con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto “pretestuoso ed
infondato in fatto e in diritto”, e la condanna della ricorrente alle spese di lite;

lette le memorie integrative depositate dalla U.S.D. LAVELLO con cui si insiste nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni;

  • rilevato che, quanto alla inadeguata dimensione del campo lamentata dalla reclamante, il supplemento di rapporto depositato
    dall’Arbitro unitamente al referto di gara è inequivoco nell’affermare che: “a seguito della rilevazione metrica del terreno di gioco
    effettuata dagli ufficiali di gara, la larghezza dello stesso è di 60 mt”;
  • visto il Comunicato Ufficiale n. 32 del 9.10.2020 del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti con cui si
    comunica che “espletate le verifiche di rito (…) a decorrere dalla data del presente Comunicato Ufficiale, tutte le gare interne della
    società AZ PICERNO saranno disputate presso il campo A. Mancinelli località Santa Venere di Tito (PZ)”, dove, pertanto, veniva
    disputata anche la gara in epigrafe;
  • rilevato, come, a fronte dei rilievi in merito all’omologazione del suddetto impianto di gioco, codesto Giudice sportivo ha richiesto,
    con nota del 19 aprile 2021, ulteriori informazioni e chiarimenti agli Uffici competenti, cui ha fatto seguito il Dipartimento Interregionale,
    con nota del 12 maggio 2021, precisando come a tal data “nessuna comunicazione di revoca dell’omologazione ovvero di divieto di
    utilizzo del campo del gioco è pervenuto allo scrivente Dipartimento”.
    P.Q.M.
    Delibera:
    1) di respingere il reclamo;
    2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 3-1 in favore dell’AZ PICERNO S.r.l.,
    3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. LAVELLO.

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